ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00149

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 148 del 23/04/2007
Abbinamenti
Atto 1/00137 abbinato in data 23/04/2007
Atto 1/00148 abbinato in data 23/04/2007
Atto 1/00150 abbinato in data 23/04/2007
Atto 1/00151 abbinato in data 23/04/2007
Atto 1/00152 abbinato in data 23/04/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: COMUNISTI ITALIANI
Data firma: 20/04/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 20/04/2007
COMUNISTI ITALIANI 20/04/2007
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 20/04/2007
L' ULIVO 20/04/2007


Stato iter:
23/04/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 23/04/2007
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 23/04/2007
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
 
INTERVENTO GOVERNO 23/04/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RIFORME E INNOVAZIONI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 23/04/2007

DISCUSSIONE IL 23/04/2007

RITIRATO IL 23/04/2007

CONCLUSO IL 23/04/2007


Atto Camera

Mozione 1-00149
presentata da
COSIMO GIUSEPPE SGOBIO
lunedì 23 aprile 2007 nella seduta n.148

La Camera,

premesso che:

negli ultimi anni la pubblica amministrazione è stata oggetto di una serie di disposizioni tese a limitare le assunzioni di personale e, a causa di questi vincoli normativi, le pubbliche amministrazioni hanno registrato crescenti difficoltà nel poter continuare ad assicurare lo svolgimento dei propri compiti. Nell'ottica di scongiurare il blocco dell'erogazione dei servizi, le stesse amministrazioni hanno fatto ricorso al lavoro a termine ed alle altre forme di lavoro precario, non seguendo un criterio di efficiente gestione del personale, bensì - come affermato in precedenza - con l'obiettivo di «aggirare» il divieto di assunzione di personale di ruolo;



per queste ragioni in passato il numero di lavoratori precari occupati nelle pubbliche amministrazioni è significativamente aumentato, giungendo a circa 350 mila unità, sommando sia i rapporti atipici, di natura contrattuale, sia le collaborazioni;


si tratta di un fenomeno rilevante, che non solo non aiuta le pubbliche amministrazioni, ma determina anche allarme sociale;


il Governo ha introdotto nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) una serie di norme tese a stabilizzare i rapporti di lavoro precari determinati dai vincoli introdotti negli anni scorsi. Si è di fronte ad un'importante novità e ad un tangibile segnale di inversione di tendenza. La stabilizzazione dei precari non contiene solo un importante valore sociale rispetto alla tutela dei livelli occupazionali, bensì rappresenta anche una garanzia per dotare le amministrazioni di professionalità stabili, in grado di fornire con continuità ed efficienza l'erogazione dei servizi ai cittadini. Del resto la stessa Corte costituzionale ha affermato che, a garanzia del principio di «buon andamento» delle pubbliche amministrazioni, è opportuno che le funzioni delle amministrazioni siano espletate da personale con rapporto di lavoro stabile, proprio per garantire che le professionalità formatesi nell'esercizio delle funzioni non vadano disperse a causa della conclusione del rapporto di lavoro e che si crei tra amministrazione e lavoratore un rapporto continuativo che consenta una prestazione più funzionale e attenta alle esigenze dell'utenza;


più nello specifico, nella legge finanziaria per il 2007 si prevedono misure per la stabilizzazione del personale pubblico non dirigenziale in servizio a tempo determinato, con una anzianità di servizio di almeno tre anni. Vengono rispettati i principi costituzionali relativi al reclutamento nelle pubbliche amministrazioni, dal momento che il personale stabilizzabile deve essere stato assunto mediante procedura di natura concorsuale o, altrimenti, deve sottoporsi ad apposita prova selettiva;


le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e le agenzie possono procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui sopra, per l'anno 2007, nei limiti di un importo pari al 20 per cento di quanto stanziato per il 2007 nel fondo di cui all'articolo 1, comma 96, ultimo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le medesime amministrazioni possono procedere, per gli anni 2008 e 2009, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del medesimo personale nel limite di un contingente di personale non dirigenziale, corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente;


gli enti locali e le regioni possono, invece, procedere alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui sopra nei limiti dei vincoli finanziari posti dal patto di stabilità interno;


si consideri che gli enti territoriali possono procedere alla stabilizzazione, secondo la medesima disciplina, anche dei lavoratori occupati in attività socialmente utili. Al fine di favorire l'immissione in ruolo dei medesimi lavoratori si prevede, inoltre, che i comuni con meno di 5.000 abitanti, che hanno posti disponibili in organico, possono procedere ad assunzioni di soggetti già collocati in attività socialmente utili, per qualifiche per le quali non sia richiesto un titolo di studio superiore alla scuola dell'obbligo, nel limite massimo complessivo di 2.450 unità;


la legge finanziaria per il 2007 prevede, inoltre, la possibilità di stabilizzare, nei limiti dei posti disponibili in organico, i lavoratori titolari di contratto formazione e lavoro;


la legge finanziaria per il 2007 fornisce una risposta anche alla situazione dei collaboratori coordinati e continuativi delle pubbliche amministrazioni: si prevede, infatti, che, per il triennio 2007-2009, nell'ambito delle assunzioni a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, una quota pari al 60 per cento dei posti programmati sia riservata a soggetti già titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con le medesime amministrazioni;


un'altra misura volta, più in generale, alla stabilizzazione dei lavoratori precari prevede l'istituzione di un «fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici», finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione a tempo indeterminato di personale già assunto o utilizzato attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato. Si autorizza, a decorrere dall'anno 2007, la spesa di 5 milioni di euro per il finanziamento del fondo per la stabilizzazione, prevedendo, altresì, che tale fondo possa essere anche alimentato da una somma pari al risparmio di interessi derivanti dalla riduzione del debito pubblico ottenuto tramite specifiche operazioni;


si può affermare che le misure relative alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni rispondono alle peculiarità del fenomeno del precariato nell'ambito del settore pubblico, determinato come già detto dall'impossibilità di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato a causa del blocco del turn over, per cui le amministrazioni si sono trovate nella situazione di dover ricorrere a contratti flessibili anche nel caso di esigenze stabili di personale;


peraltro, anche i precari del settore privato sono destinatari, da parte della legge finanziaria per il 2007, di specifici interventi volti a diminuire l'utilizzo di forme di lavoro precario, tramite la riduzione del differenziale di costo tra queste ultime e il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Occorre segnalare, innanzitutto, le disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione stabile (oltre che la competitività delle imprese), facendo leva sulla riduzione del cosiddetto «cuneo fiscale e contributivo». Tale riduzione viene realizzata intervenendo sulla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive, tramite l'introduzione di ulteriori deduzioni dalla base imponibile nel caso di impiego di lavoratori a tempo indeterminato, prevedendo particolari agevolazioni nel caso di lavoratori impiegati nelle regioni del Mezzogiorno e nel caso di impiego di donne lavoratrici. La misura in esame, quindi, applicandosi esclusivamente al costo del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è diretta, in particolare, ad incentivare l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato e, quindi, a ridurre la percentuale dei lavoratori precari;


per quanto riguarda le misure volte a ridurre l'utilizzo di forme di lavoro precario tramite la previsione di incentivi per la stabilizzazione dei lavoratori, si ricordano, inoltre, le disposizioni finalizzate a promuovere la trasformazione di rapporti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, in rapporti di lavoro subordinato di durata non inferiore a 24 mesi;


la legge finanziaria per il 2007 dispone, inoltre, l'incremento al 23 per cento dell'aliquota contributiva pensionistica, corrisposta alla gestione separata Inps, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, dai lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Tale misura, oltre ad andare nella direzione di garantire pensioni più dignitose per i lavoratori in questione, è volta ad evitare un abuso dei rapporti di collaborazione a progetto, riducendone il differenziale di costo rispetto ai rapporti di lavoro subordinato;



in conclusione, si tratta di un insieme di norme coerente e rispettoso della normativa vigente, ma nello stesso tempo innovativo e che segna un cambio di passo perché indica all'intera società il ricorso al lavoro a tempo indeterminato come forma di inquadramento «normale»;


pur vero che dinanzi ad un insieme di norme che forniscono precise indicazioni si riscontrano, nel mondo della pubblica amministrazione, comportamenti non sempre coerenti con le indicazioni - tese alla stabilizzazione del personale precario - contenute nella legge finanziaria per il 2007;
impegna il Governo:
ad assumere iniziative urgenti per attivare un rigoroso monitoraggio nelle pubbliche amministrazioni, teso a verificare il corretto comportamento delle stesse nell'applicazione delle norme previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), circa la stabilizzazione del personale precario;

ad adottare con urgenza gli adempimenti attuativi previsti dalla legge finanziaria per il 2007, volti a rendere possibile, da parte delle pubbliche amministrazioni, l'avvio e, quindi, il perfezionamento delle procedure di stabilizzazione ivi previste, al fine di prevedere una piena e corretta applicazione delle norme contenute circa la platea del personale interessato;



ad adottare in maniera sollecita il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo ai criteri e alle procedure per l'assegnazione delle risorse del fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici, di cui ai commi 417 e 418 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria per il 2007), considerando che la stessa prevede che il decreto sia emanato entro il 30 aprile 2007.

(1-00149)
«Sgobio, Migliore, Pagliarini, Rocchi, Di Salvo».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONTRIBUTI PUBBLICI, IMMISSIONE IN RUOLO, PERSONALE NON DI RUOLO, PRECARIO E AVVENTIZIO, PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 2006 0296