Atto Camera
Mozione 1-00148
presentata da
ANTONINO LO PRESTI
lunedì 23 aprile 2007 nella seduta n.148
La Camera,
premesso che:
i criteri e i requisiti richiesti dalla legge finanziaria per il 2007 per la stabilizzazione nei ruoli del personale in servizio a tempo determinato presso la pubblica amministrazione appaiono fortemente discriminatori, disomogenei e contraddittori;
i commi 519 e 558 della legge finanziaria per il 2007, consentendo la stabilizzazione, oltre che dei precari assunti con regolare prova concorsuale, anche di quelli assunti senza l'espletamento di alcuna prova selettiva, stanno alimentando dubbi e preoccupazione in tutti coloro che hanno dovuto sostenere e superare un regolare concorso pubblico, così come richiesto dall'articolo 97 della Costituzione;
in Italia vi sono all'incirca 70.000 vincitori di concorsi ed altrettanti idonei in attesa di assunzione da diversi anni, che, non rientrando nella categoria dei precari, vedranno ancora una volta congelare la propria legittima e meritata aspettativa all'assunzione presso le pubbliche amministrazioni;
la legge finanziaria per il 2007, nello stabilire che i precari assunti senza prova concorsuale siano, ai fini della stabilizzazione, sottoposti a «prova selettiva», lascia supporre che gli enti tenuti alla stabilizzazione non necessariamente ricorreranno a prove di natura concorsuale, non avendo il Governo specificato la natura concorsuale della prova selettiva richiesta;
la mancata specificazione della natura concorsuale, oltre ad indurre ciascun ente ad optare per il tipo di prova da esso ritenuta più idonea, rischia di sottoporre a prove selettive differenti candidati che, comunque, partecipano alla medesima procedura di stabilizzazione;
secondo le organizzazioni sindacali, la stabilizzazione dei precari, avendo natura di assunzione di personale esterno, dovrà garantire che i posti rimanenti vengano riservati per le progressioni interne, condizionando pesantemente la possibilità di ulteriori nuove assunzioni;
dal confronto testuale dei commi 519, relativo all'inquadramento del personale precario dell'amministrazione pubblica statale, e 558, relativo all'inquadramento del personale precario degli enti locali, emerge l'adozione, pur con riferimento a procedure similari, di criteri disomogenei, che sollevano dubbi circa la legittimità delle scelte compiute, dal momento che solo presso le amministrazioni degli enti locali sarà possibile procedere all'inquadramento dei lavoratori socialmente utili, non essendo tale categoria richiamata dal menzionato comma 519;
il comma 1156 consente, altresì, ai comuni, con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, di stabilizzare solo i lavoratori socialmente utili che appartengono a profili bassi;
dalla lettura di una direttiva tecnica interpretativa dell'Anci, si evince il dato preoccupante che potranno beneficiare della procedura di stabilizzazione del precariato anche tutti coloro che hanno ricoperto incarichi presso gli uffici di diretta collaborazione,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative urgenti volte a garantire che le prove selettive finalizzate alla stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato, senza l'espletamento di alcuna prova selettiva, siano assolutamente di natura concorsuale e regolate da criteri analoghi e omogenei su tutto il territorio nazionale;
ad adottare le opportune iniziative affinché venga garantita una regolare e tempestiva assunzione di tutti gli idonei e i vincitori dei concorsi banditi prima dell'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2007;
a chiarire che, in nessun caso, la stabilizzazione potrà riguardare il rapporto di lavoro di coloro che hanno ricoperto, a vario titolo ed a tempo determinato, incarichi presso gli uffici di gabinetto e di diretta collaborazione dell'autorità politica.
(1-00148)
«Lo Presti, Buontempo, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Germontani, Holzmann, Pedrizzi, Antonio Pepe, Proietti Cosimi, Raisi».