ATTO CAMERA

MOZIONE 1/00078

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 94 del 18/01/2007
Abbinamenti
Atto 1/00071 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00073 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00075 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00076 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00077 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00080 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00081 abbinato in data 22/01/2007
Atto 1/00082 abbinato in data 31/01/2007
Atto 1/00084 abbinato in data 31/01/2007
Atto 1/00087 abbinato in data 31/01/2007
Atto 6/00014 abbinato in data 31/01/2007
Atto 6/00015 abbinato in data 31/01/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 18/01/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 18/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/01/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/01/2007


Stato iter:
31/01/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/01/2007
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/01/2007
Resoconto FORZA ITALIA
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Resoconto ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto VERDI
Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Resoconto L' ULIVO
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Resoconto L' ULIVO
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Resoconto L' ULIVO
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto FORZA ITALIA
 
INTERVENTO GOVERNO 22/01/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE PER LA FAMIGLIA)
 
PARERE GOVERNO 31/01/2007
Resoconto MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (POLITICHE PER LA FAMIGLIA)
 
DICHIARAZIONE VOTO 31/01/2007
Resoconto MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Resoconto MISTO-MINORANZE LINGUISTICHE
Resoconto DEMOCRAZIA CRISTIANA-PARTITO SOCIALISTA
Resoconto POPOLARI-UDEUR
Resoconto VERDI
Resoconto COMUNISTI ITALIANI
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Resoconto ITALIA DEI VALORI
Resoconto LEGA NORD PADANIA
Resoconto UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)
Resoconto RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA
Resoconto ALLEANZA NAZIONALE
Resoconto FORZA ITALIA
Resoconto L' ULIVO
Resoconto MISTO
Fasi iter:

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 22/01/2007

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/01/2007

DISCUSSIONE IL 22/01/2007

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 22/01/2007

APPOSIZIONE NUOVE FIRME IL 23/01/2007

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 31/01/2007

NON ACCOLTO IL 31/01/2007

PARERE GOVERNO IL 31/01/2007

DISCUSSIONE IL 31/01/2007

RESPINTO IL 31/01/2007

CONCLUSO IL 31/01/2007


Atto Camera

Mozione 1-00078

presentata da
ROBERTO VILLETTI
giovedì 18 gennaio 2007 nella seduta n.094

La Camera,
premesso che:
si è verificata negli ultimi decenni una trasformazione significativa nei rapporti interpersonali e nelle forme di convivenza; questa modificazione dei costumi necessita di essere disciplinata per rispondere alle esigenze sia delle persone sia della società;
ci si pone, pertanto, l'obiettivo di disciplinare le convivenze di fatto nel nostro Paese sul modello già in vigore nella maggioranza dei Paesi europei;
l'esigenza di riconoscere e formalizzare modalità di convivenza tra persone non unite dal matrimonio risponde ad una domanda ormai presente e diffusa, al fine di consentire ai cittadini una scelta più libera nell'organizzazione della propria vita attraverso una forma riconosciuta dallo Stato;
il riconoscimento giuridico delle «unioni di fatto», ovvero la convivenza di fatto fra due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, obbedisce a regole precise e prevede la stipula di un accordo, che ha lo scopo di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non patrimoniali e gli eventuali effetti in caso di scioglimento dell'unione stessa;
le disposizioni di carattere patrimoniale e non patrimoniale possono, infatti, riguardare il periodo di durata dell'unione, ma anche il periodo successivo alla sua cessazione, con la previsione che se nulla è detto in materia nell'accordo costitutivo, in caso di scioglimento dell'unione, nulla è dovuto;
tre sono le condizioni fondamentali affinché sia valido l'accordo fra due persone che decidono di dare vita ad un'unione di fatto:
a) che le due persone siano maggiorenni;
b) che non siano unite in matrimonio tra loro o con altre persone;
c) che non abbiano stipulato altri accordi per costituire un'unione di fatto;
la presente mozione non tende a promuovere la modifica della disciplina giuridica del matrimonio così come attualmente regolata dalla legislazione italiana, né intende influire sulla condizione giuridica dei figli o sulla disciplina delle adozioni dei minori, così come non intende modificare la concezione positiva del matrimonio come scelta volontaria, libera e cosciente;
contemporaneamente non si intende equiparare i componenti di un'unione di fatto ai coniugi, se non per particolari casi e specificatamente quelli relativi alla materia successoria, ai diritti di abitazione, ai diritti e ai doveri di assistenza, alla legislazione riguardante il lavoro e la previdenza sociale, nonché all'applicazione delle norme penali;
la necessità di disciplinare l'istituto dell'unione di fatto è quella più limitata di porre tutti i cittadini stabilmente conviventi nella condizione di essere liberi di scegliere quale assetto conferire ai loro rapporti, secondo il principio di uguaglianza giuridica e di pari dignità stabilito dalla Costituzione;
si intendono, pertanto, superare quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto alcuni elementari diritti, come quello di subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte di una delle parti conviventi o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa l'esistenza;
il riconoscimento pubblico delle unioni di fatto attribuisce un valore importante all'accordo costitutivo, che è alla base dell'unione stessa, oltre che alla questione dello scioglimento dell'unione, sia quando lo scioglimento è proposto da un solo contraente, sia quando è proposto da entrambi;
la disciplina delle unioni di fatto, pur adottando un criterio gradualistico, tende ad uniformare la legislazione italiana alle risoluzioni dell'Unione europea in materia di coppie di fatto, alle raccomandazioni rivolte agli Stati membri per l'adozione di norme in materia di antidiscriminazione e ai principi ricompresi nella Carta dei diritti fondamentali proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000;

impegna il Governo:


a presentare un disegno di legge alla Camera dei deputati entro il 31 gennaio 2007, al fine di promuovere il superamento di quegli ostacoli che impediscono attualmente alle coppie di fatto l'esercizio della facoltà di predeterminare gli aspetti patrimoniali e non della convivenza, di esplicare alcuni elementari diritti, come quello, ad esempio, di subentrare nell'affitto della casa comune in caso di morte di una delle parti conviventi o quello di lasciare in eredità, fatti salvi i diritti degli eredi legittimi, il proprio patrimonio alla persona con la quale si è condivisa l'esistenza, nonché, in ultimo, di regolare gli effetti conseguenti all'eventuale scioglimento dell'unione stessa.
(1-00078) «Villetti, Boselli, Buemi, Turci, Antinucci, Di Gioia, Mancini, Angelo Piazza, Schietroma, Turco, D'Elia, Poretti, Capezzone, Mellano, Beltrandi, Crema, Buglio».

Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CONVIVENTI, DISEGNI E PROPOSTE DI LEGGE