SATTA. -
Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
- Per sapere - premesso che:
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, disciplina il passaggio dal vecchio al nuovo sistema di calcolo della pensione per i dipendenti statali e stabilisce che, dal 1
o gennaio 1993, la pensione si compone di una «quota A», che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate al 31 dicembre 1992, calcolato secondo la normativa precedente, e una «quota B», che corrisponde all'importo relativo alle anzianità contributive, maturate a partire dal 1
o gennaio 1993, calcolato secondo le norme più svantaggiose del citato decreto legislativo;
l'indennità di amministrazione, istituita nell'ambito della perequazione dei trattamenti del pubblico impiego e per il riconoscimento delle specifiche professionalità, è stata, perciò, da sempre, corrisposta in via fissa e continuativa, al pari dello stipendio. La natura stipendiale dell'indennità di amministrazione è stata anche confermata dal contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del 16 maggio 2001, che stabilisce: «l'indennità di amministrazione è corrisposta per 12 mensilità, ha carattere di generalità ed ha natura fissa e ricorrente»;
diverse sentenze della Corte dei conti, tra cui la n. 33/A03 del 23 gennaio 2003 - sezione Sicilia, la n. 202 del 24 marzo 2005 - sezione Lombardia e la n. 408 del 27 gennaio 2006 - sezione Sicilia, hanno stabilito che l'indennità di amministrazione sia computata nella «quota A» della pensione, con effetto dal 1
o gennaio 1996;
la sentenza n. 467 del 2006 della Corte dei conti - sezione Sardegna stabilisce, per contro, che «l'indennità di amministrazione è divenuta pensionabile dal 1
o gennaio 1996, ma solo per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile, previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge n. 177 del 1976 e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2, della legge n. 724 del 1994. In sintesi, gli elementi retributivi, resi pensionabili dal 1
o gennaio 1996, sono assoggettati a contribuzione e confluiscono in pensione solo per la parte eccedente la maggiorazione del 18 per cento, di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973»;
con tale sentenza, che non prevede espressamente la computabilità in «quota A» dell'indennità di amministrazione, ma solamente in «quota B», è stato rigettato il ricorso dei pensionati Inpdap delle agenzie fiscali, al contrario di quanto è previsto per i pensionati Inps, per i quali è stabilita la piena pensionabilità di tutti gli emolumenti, a qualunque titolo, percepiti;
i pensionati Inpdap, nonostante abbiano svolto nella loro vita lavorativa pari compiti ed assunto pari responsabilità rispetto ai lavoratori gestiti dall'Inps, sono fortemente penalizzati a causa di una norma discriminante, che l'interrogante ritiene chiaramente incostituzionale -:
quali urgenti provvedimenti normativi il Ministro interrogato intenda adottare, al fine di riconoscere integralmente l'indennità di amministrazione nella «quota A» della pensione, con la relativa corresponsione di interessi e rivalutazione monetaria almeno dal 1
o gennaio 2001, ponendo fine, in tal modo, ad un'ingiusta ed ingiustificata disparità di trattamento da parte dell'Inpdap rispetto all'Inps.
(3-00793)