ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00814

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 235 del 05/11/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: L'ULIVO
Data firma: 30/10/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
SINISTRA DEMOCRATICA. PER IL SOCIALISMO EUROPEO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
RIFONDAZIONE COMUNISTA - SINISTRA EUROPEA 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
ALLEANZA NAZIONALE 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
UDC (UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO) 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007
L'ULIVO 30/10/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE delegato in data 30/10/2007
Stato iter:
22/11/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 22/11/2007
Resoconto PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
 
RISPOSTA GOVERNO 22/11/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (ECONOMIA E FINANZE)
 
REPLICA 22/11/2007
Resoconto PARTITO DEMOCRATICO-L'ULIVO
Fasi iter:

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 15/11/2007

DISCUSSIONE IL 22/11/2007

SVOLTO IL 22/11/2007

CONCLUSO IL 22/11/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00814
presentata da
FRANCO NARDUCCI
lunedì 5 novembre 2007 nella seduta n.235

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:



la tassazione delle pensioni dei cittadini italiani residenti in Francia è regolata dalla convenzione bilaterale ratificata con la legge n. 20 del 7 gennaio 1992, che all'articolo 18 ha previsto:


1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 19 (pensioni pubbliche, dello Stato, enti locali, eccetera) le pensioni e le altre remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego, sono imponibili soltanto in questo Stato.


2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, le pensioni ed altre somme pagate in applicazione della legislazione sulla sicurezza sociale di uno Stato, sono imponibili in detto Stato;


a seguito di questa normativa, con circolare n. 176 del 14 settembre 1999 (punto 3.1), l'INPS comunica che la nuova convenzione (quella succitata del 1992) modifica la precedente, prevedendo la tassazione nel paese di residenza fatte salve (confrontare par. 2) le pensioni corrisposte in applicazione della legislazione sulla «sicurezza sociale», che sarebbero tassate nel paese erogatore. Su questo termine di sicurezza sociale a detta dell'INPS vi sarebbe stato un contenzioso interpretativo per cui la circolare preannunciava (stanti le previsioni del Ministero delle finanze) un accordo amichevole tale da far prevedere il ritorno generale alla tassazione, non nel paese di residenza, ma nel paese di erogazione;


nella previsione di poter scomputare in sede di dichiarazione dei redditi francese le tasse trattenute dall'INPS sulle pensioni italiane, l'INPS ha diramato l'istruzione di procedere alla tassazione in Italia e, facendosi riserva di ulteriori istruzioni, interessava le sedi a tenere le domande in apposita evidenza;



dal 1999, prima disposizione risultante dopo la convenzione del 1992, non consegue nessuna diversa indicazione, mentre nei fatti le sedi INPS provvedono alla regolare tassazione italiana respingendo le richieste di detassazione prodotte dai connazionali residenti in Francia, al contrario di come avviene in genere per gli altri Stati;


si osserva, inoltre, che anche con la dichiarazione dei redditi francesi, in base alle norme di quel paese, il credito di imposta che viene accordato a seguito della indicazione del reddito derivante dalla pensione italiana (e della conseguente ritenuta) risulta molto inferiore alla ritenuta stessa effettuata dall'Italia. In sostanza si viene a verificare una sorta di doppia imposizione, o comunque una imposizione che almeno in parte si sovrappone. Detto in altri termini, la dichiarazione della pensione italiana in Francia non consente di recuperare dal fisco francese l'equivalente della ritenuta effettuata in Italia;

il contrasto normativo indicato circa l'interpretazione del sopra illustrato paragrafo 2 non sembra per niente fondato. Se la nuova norma - a differenza della precedente - stabilisce al paragrafo 1 la regola generale (che vale per la maggior parte degli Stati convenzionati) per cui le pensioni pagate ad un residente di uno Stato in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato, bisogna capire a chi si applica questa regola generale. Perché, secondo il comportamento dell'INPS, nei fatti questa regola generale non si applica a nessuno;


la terminologia generica per cui le pensioni e le altre somme erogate in applicazione della «legislazione sulla sicurezza sociale» (non la legislazione relativa al settore delle previdenziale o pensionistico) non può che indicare prestazioni diverse da quelle pensionistiche del settore privato;


d'altra parte la stessa Agenzia delle Entrate con circolare n. 41/E del 2003 (anche se non riferita alla Francia, ma per lo più agli stati scandinavi che hanno un sistema di sicurezza sociale basato su parametri anche diversi dall'accantonamento contributivo) ha comunque avuto modo di affermare che per somme pagate nell'ambito di un sistema di sicurezza sociale, conformemente all'attuale Commentario all'articolo 18 del Modello OCSE, si intendono le prestazioni garantite dallo Stato, al fine di perseguire obiettivi generali di solidarietà, a coloro che versano in una situazione ritenuta dalla legge meritevole di tutela (ad esempio pensioni sociali ai soggetti privi di copertura previdenziali, eccetera);


occorre inoltre considerare che le istruzioni al Modello Unico PF sin dall'anno 2000 riportano la seguente indicazione: «Le pensioni private francesi (quelle dei lavoratori dipendenti privati) sono tassate, secondo una regola generale, solo in Italia ...», per cui, nella situazione speculare, non si vede perché l'INPS non debba consentire un comportamento analogo per le pensioni private italiane in Francia -:


se, stante il lasso di tempo trascorso nella incertezza, non sia giunto il momento di emanare disposizioni certe raccordate tra l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, considerando per altro il danno già prodotto da tassazione indebita per il cui recupero vi sono delle prescrizioni;


se si condivida, che le indicazioni, stanti le premesse illustrate, non debbano essere nella direzione di interpretare la convenzione bilaterale con la Francia alla stessa stregua della generalità degli altri Stati con la possibilità di detassazione delle pensioni erogate dall'INPS ai connazionali residenti in Francia, consentendo agli stessi, in virtù della loro residenza, di fruire appieno delle norme dello Stato nel quale vivono che sono più favorevoli di quelle italiane (si veda l'impossibilità di recuperare le maggiori somme trattenute sulle pensioni italiane);


se non si intenda dare seguito urgente, per i cittadini italiani residenti in Francia come pure per la generalità dei cittadini italiani residenti all'estero, alla attuazione delle norme contenute nel comma 1234, articolo unico, della finanziaria 2007 che ha previsto il diritto alle detrazioni d'imposta per i familiari a carico previa presentazione di documentazione probante la loro situazione reddituale da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che non risulta ancora emanato, ciò in quanto se vi dovesse essere tassazione legittima in Italia, al danno non dovrebbe conseguire la beffa di non essere equiparati nelle detrazioni d'imposta almeno ai cittadini italiani residenti in Italia per mancata attuazione di un dispositivo legislativo pur utilmente introdotto dalla legge finanziaria.




(2-00814)
«Narducci, Gianni Farina, Bafile, Fedi, Bucchino, Benvenuto, Benzoni, Betta, Barbi, De Biasi, Gambescia, Froner, Allam Khaled Fouad, Crisci, Attili, Morri, De Brasi, Vincenzo De Luca, Olivieri, Amendola, Intrieri, Cesario, Iannuzzi, Ghizzoni, Migliori, Incostante, Marcenaro, Sanga, Pertoldi, Bellanova, Fiorio, Lovelli, Mattarella, Musi, Maran, Tessitore, Testa, Duilio, Raiti, Forlani, Lucà, Marino».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
DEDUZIONI E DETRAZIONI, ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO, REDDITO IMPONIBILE, TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
SIGLA O DENOMINAZIONE:

AGENZIA DELLE ENTRATE, FRANCIA, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE ( INPS ), L 1992 0020