ATTO CAMERA

INTERPELLANZA URGENTE 2/00434

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 15
Seduta di annuncio: 132 del 22/03/2007
Firmatari
Primo firmatario:
Gruppo: LA ROSA NEL PUGNO
Data firma: 22/03/2007
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
LA ROSA NEL PUGNO 22/03/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/03/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/03/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/03/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/03/2007
LA ROSA NEL PUGNO 22/03/2007


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 22/03/2007
Stato iter:
12/04/2007
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 12/04/2007
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
 
RISPOSTA GOVERNO 12/04/2007
Resoconto SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (RAPPORTI PARLAMENTO E RIFORME ISTITUZIONALI)
 
REPLICA 12/04/2007
Resoconto LA ROSA NEL PUGNO
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 12/04/2007

SVOLTO IL 12/04/2007

CONCLUSO IL 12/04/2007


Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00434
presentata da
DONATELLA PORETTI
giovedì 22 marzo 2007 nella seduta n.132

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro degli affari esteri, per sapere - premesso che:

in data 16-17 marzo i media hanno diffuso l'appello delle gerarchie ecclesiastiche contenuto nella dichiarazione conclusiva dell'assemblea generale della Pontificia accademia per la vita (PAV), reso pubblico dal relativo presidente Elio Sgreccia. In tali dichiarazioni si invita al «doveroso esercizio» di una «coraggiosa obiezione di coscienza i medici, infermieri, farmacisti e personale amministrativo, giudici e parlamentari, ed altre figure professionali direttamente coinvolte nella tutela della vita umana individuale, laddove le norme legislative prevedessero azione che la mettono in pericolo». Tale doverosa mobilitazione si renderebbe necessaria perché, ad avviso della Santa Sede, «la coordinata che mette alla prova la coscienza cristiana è costituita, oltre a quella culturale, dalle norme giuridiche vigenti, sia quelle codificate sia quelle definite dai tribunali e dalle sentenze dei tribunali, che in misura crescente e sotto una forte pressione di gruppi coalizzati e influenti, stanno aprendo la breccia rovinosa delle depenalizzazioni: si prevedono eccezioni al diritto individuale alla vita...»;

tali pubbliche dichiarazioni potrebbero integrare il reato previsto e punito dal codice penale all'articolo 414 in quanto istigazione alla commissione di uno o più reati e in particolare a quello previsto e punito dall'articolo 328 del codice penale (rifiuto e omissione d'atti d'ufficio). L'istigazione pare tanto più grave quanto è rivolta ad una categoria di pubblici ufficiali e funzionari quali i magistrati, soggetti per il dettato dell'articolo 101 della Costituzione esclusivamente alla legge. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni che l'obiezione di coscienza dei giudici è in netto contrasto con la tutela dell'ordine giuridico. Pare evidente che una disobbedienza civile degli organi dello Stato deputati proprio a far rispettare quella legge a cui disobbediscono, si tradurrebbe nella morte dello Stato di diritto e della legalità;

invitare i magistrati a disapplicare la legge italiana quando in contrasto con i principi della fede cattolica così come affermata dallo Stato del Vaticano costituisce una violazione del Concordato lateranense fra la Repubblica italiana e la Chiesa cattolica (legge 20 marzo 1985, n. 121), ed in particolare del suo primo articolo: «La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese». Con tali esortazioni, lo Stato del Vaticano non ha semplicemente espresso una opinione su norme che non condivide (cosa assolutamente legittima), ma si è adoperata affinché la legge - e quindi l'«ordine» - della Repubblica italiana fosse trasgredita. Tutt'altro che un esempio di quel «pieno rispetto» per l'ordine, l'indipendenza e la sovranità dell'Italia previsto dal Concordato;

tali dichiarazioni costituirebbero, anche in assenza di un patto concordatario, una grave offesa alla sovranità dello Stato italiano. Se ad invitare i magistrati a non applicare la legge fosse stato un qualsivoglia altro Paese, si sarebbe immediatamente aperta una grave e duratura crisi diplomatica -:

se, a fronte di quella che si palesa come una chiara ed evidente violazione del Concordato, il Governo italiano non ritenga di poter ravvisare in essa gli estremi per un sostanziale superamento del Concordato stesso in riaffermazione di una piena indipendenza e sovranità della Repubblica italiana.

(2-00434)
«Poretti, Villetti, Beltrandi, Capezzone, D'Elia, Mellano, Turco».
Classificazione EUROVOC:
CONCETTUALE:
CHIESA CATTOLICA, CONCORDATO, CONFESSIONI RELIGIOSE, EFFETTI, INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DELLE NORME, LEGGI, MAGISTRATI, ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA
SIGLA O DENOMINAZIONE:

L 1985 0121