Doc. XXII, n. 37-A

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, RAMPELLI, BUBISUTTI, CAIATA, CATTANEO, CIABURRO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DONZELLI, FOTI, FRASSINETTI, GALANTINO, GIANNONE, LATTANZIO, GABRIELE LORENZONI, LUCASELLI, MULÈ, PETTARIN, ROTELLI, TASSO, VARCHI, ZUCCONI, GARIGLIO, MORANI, NOBILI, OSNATO

Istituzione di una Commissione parlamentare
di inchiesta sulla morte di David Rossi

Presentata il 18 aprile 2019

(Relatori: ASCARI, per la II Commissione;
OSNATO, per la VI Commissione)

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminata la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37), come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite II e VI;

   sottolineata l'esigenza di porre in essere tutti gli strumenti affinché si possa ricostruire i fatti legati alla morte di David Rossi;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'articolo 82 della Costituzione stabilisca che ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il nuovo testo della proposta di istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi (Doc. XXII, n. 37),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di precisare se l'importo di 40.000 euro destinato alle spese di funzionamento della istituenda Commissione parlamentare d'inchiesta debba intendersi a carattere annuale ovvero quale ammontare complessivo e, in quest'ultimo caso, di specificare la ripartizione annua della spesa.

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TESTO
della proposta di inchiesta parlamentare

TESTO
delle Commissioni

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione)

  1. È istituita, per la durata della XVIII legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi, avvenuta il 6 marzo 2013 a Siena, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

  1. Identico.

   a) ricostruire in maniera puntuale i fatti, le cause e i motivi che portarono alla caduta di David Rossi dalla finestra del proprio ufficio nella sede del Monte dei Paschi di Siena di Rocca Salimbeni e le eventuali responsabilità di terzi;

   a) identica;

   b) esaminare e valutare il materiale raccolto dalle inchieste giornalistiche sulla morte di David Rossi e indagare sulle vicende a lui collegate, come denunciate e rese pubbliche attraverso le medesime inchieste;

   b) identica;

   c) esaminare la compiutezza e l'efficacia dell'attività investigativa, anche valutando se vi siano state eventuali inadempienze o ritardi nella direzione e nello svolgimento di essa.

   c) verificare fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficoltà per l'accertamento giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David Rossi.

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

  Identico.

  2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissione o di cessazione dalla carica ovvero qualora sopraggiungano altre cause di impedimento dei componenti della Commissione.

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  3. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

  5. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta una relazione alla Camera dei deputati sui risultati dell'attività di inchiesta.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

  Identico.

  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.

  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia, ai sensi del comma 2, sono coperti dal segreto.

  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

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  5. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

Art. 4.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.

  Identico.

  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.
(Organizzazione)

Art. 5.
(Organizzazione)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla medesima Commissione prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Le sedute sono pubbliche, tuttavia la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

  1. Identico.

  2. La Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni o esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

  2. Identico.

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  3. Per lo svolgimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

  3. Identico.

  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  4. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 40.000 euro annui, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.