Doc. XXII, n. 23

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

d'iniziativa dei deputati
FRATOIANNI, FORNARO, MURONI, PALAZZOTTO

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum

Presentata il 21 giugno 2018

Pag. 1

  Onorevoli Colleghi! — Il 3 agosto 2001 veniva istituito, nell'ambito delle Commissioni Affari costituzionali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, un Comitato paritetico per l'indagine conoscitiva sui fatti accaduti a Genova nei giorni 19, 20, 21 e 22 luglio 2001, in occasione della riunione del G8. L'indagine si è conclusa il 20 settembre 2001 con l'approvazione di un documento di maggioranza e di due distinti documenti di minoranza.
  Le numerose audizioni e la documentazione acquisita durante i lavori del Comitato hanno consentito solo una sommaria e parziale ricostruzione dei fatti accaduti a Genova, soprattutto a causa del breve tempo in cui si sono svolti i lavori e dei limitati poteri di cui il Comitato disponeva. Si sottolinea, in particolare, la circostanza che i soggetti che venivano escussi innanzi al Comitato non avevano l'obbligo di deporre secondo verità, né di fornire tutte le informazioni di cui erano in possesso. Si è svolta, quindi, una serie di audizioni in cui i massimi vertici delle Forze dell'ordine hanno rilasciato dichiarazioni confuse, contraddittorie e reticenti su quanto accaduto nelle piazze, all'interno delle caserme ove i manifestanti arrestati erano stati condotti, nonché sull'episodio relativo alla perquisizione alla scuola Diaz. La conclusione dei lavori del Comitato confermava chiaramente la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che procedesse all'indagine con i poteri propri della magistratura.
  In effetti, gli sviluppi delle inchieste della magistratura avviate sui fatti di Genova e la documentazione successivamente resasi disponibile sotto forma di video avvalorano ancora di più la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta.
  In relazione a quanto accaduto alla caserma di Bolzaneto, centro di detenzione Pag. 2temporaneo dei manifestanti arrestati, è risultato chiaro dalle testimonianze, via via aggiuntesi, che taluni abusi sono stati consumati, mentre a seguito delle audizioni rese innanzi al Comitato e della relazione di indagine amministrativa tutto era stato spiegato come una semplice disfunzione organizzativa. Ancora più eclatanti sono gli sviluppi relativi alla «perquisizione» della scuola Diaz. Si pensi alla costruzione di false prove di accusa, operata da funzionari di alto grado della Polizia di Stato, nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola.
  Per quel che riguarda, invece, la gestione dell'ordine pubblico in piazza, anche in questo caso non si è riusciti a fare luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato durante i giorni della riunione del G8 una spirale repressiva di inusitata violenza nei confronti dei manifestanti, che nella giornata del 20 luglio ha determinato cariche a freddo e ingiustificate nei confronti del corteo dei disobbedienti mentre sfilava lungo il percorso autorizzato in via Tolemaide (come risulta dai documenti esibiti dai rappresentanti del Genoa Social Forum); ciò ha determinato un precipitare degli eventi che ha condotto all'uccisione di Carlo Giuliani.
  Fermo restando che l'accertamento delle responsabilità penali individuali è funzione esclusiva della magistratura, preme sottolineare che è invece prerogativa del Parlamento e di una Commissione parlamentare di inchiesta allo scopo istituita accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che hanno contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al verificarsi della morte del giovane Giuliani.
  Il perpetuarsi di abusi e di violenze si è verificato anche nella giornata del 21 luglio fino a culminare nell'irruzione alla scuola Diaz; alla fine della riunione del G8 è risultato che le Forze dell'ordine hanno impiegato oltre 6.000 candelotti lacrimogeni; dalle relazioni di servizio dei carabinieri risulta che sono stati esplosi almeno quindici colpi di arma da fuoco oltre quelli che hanno ucciso Carlo Giuliani. Un bilancio impressionante e senza precedenti nella storia repubblicana. Interrogativi inquietanti circa l'effettiva gestione dell'ordine pubblico e l'operato delle medesime Forze dell'ordine affiorano ormai anche dalle inchieste della magistratura.
  Con un documento adottato il 15 gennaio 2003, la risoluzione sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Unione europea (2000/2014(INI)), il Parlamento europeo ha peraltro ufficialmente mosso accuse nei confronti dell'Italia per i fatti di Genova. Oltre all'esplicita deplorazione «delle sospensioni dei diritti fondamentali avvenute durante le manifestazioni pubbliche, ed in particolare in occasione della riunione del G8 a Genova» (punto 44), la risoluzione (punto 45) «rileva in particolare che, per quanto riguarda i disordini di Genova del luglio 2001, il Parlamento continuerà ad accordare particolare attenzione al seguito delle indagini amministrative, giudiziarie e parlamentari avviate in Italia per accertare se in tale occasione si sia ricorsi a trattamenti o punizioni disumane o degradanti (articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea)». Riteniamo il documento adottato dal Parlamento europeo una sorta di «invito vincolante» rivolto ai diversi livelli istituzionali italiani affinché facciano piena luce su quegli avvenimenti. L'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta rappresenta, anche in questo caso, lo strumento più appropriato non solo per rispondere alle sollecitazioni dell'istituzione europea in quanto tale, ma anche per rendere conto di quanto accaduto ai singoli Governi dell'Unione europea, che pure hanno contato tra le vittime delle violenze molti propri cittadini.
  I risultati insufficienti e insoddisfacenti cui è pervenuto il Comitato impongono già da tempo la necessità di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta che ricostruisca quanto accaduto a Genova in quei giorni del luglio 2001, che individui le catene di comando e che accerti le responsabilità politiche e amministrative che hanno condotto alla commissione di abusi di tale entità da annullare i diritti civili dei cittadini. Un tentativo in tal senso era stato fatto nella XV legislatura con un testo che Pag. 3tuttavia è stato accantonato nel 2007 in sede di esame da parte della Commissione Affari costituzionali della Camera dei deputati. Ad oggi, considerato anche il tempo trascorso, è sempre più urgente la necessità politico-istituzionale di fare luce su quanto avvenuto a Genova in quei giorni. È fuori di dubbio, infatti, che in un Paese democratico le Forze dell'ordine debbano tutelare i diritti dei cittadini e non abusarne o conculcarli. Riteniamo che questa sia materia di interesse pubblico tale da giustificare l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta, atteso che l'operato delle Forze dell'ordine e la tutela dell'ordine pubblico nel rispetto dei diritti costituzionali devono essere patrimonio condiviso da tutte le parti politiche.
  I proponenti, con l'auspicio che si proceda finalmente all'istituzione della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti del G8, che sola potrà fare luce sulle responsabilità politico-istituzionali della vicenda, sottopongono all'attenzione del Parlamento un testo analogo a quello già presentato nelle passate legislature, prevedendo, però, una Commissione parlamentare di inchiesta monocamerale che senza dubbio può garantire maggiore snellezza e rapidità nello svolgimento dei lavori.

Pag. 4

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e durata della Commissione).

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», al fine di indagare sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 svoltasi nel luglio 2001 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum.
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) ricostruire in maniera puntuale gli avvenimenti accaduti a Genova in occasione della riunione del vertice G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum;

   b) accertare se durante i giorni in cui ha avuto luogo la riunione del vertice G8 si sia verificata la sospensione dei diritti fondamentali garantiti a tutti i cittadini dalla Costituzione;

   c) ricostruire la gestione dell'ordine pubblico, facendo luce sulla catena di comando e sulle dinamiche che hanno innescato e perpetuato una spirale repressiva nei confronti dei manifestanti;

   d) indagare sulla dinamica della morte di Carlo Giuliani, anche al fine di accertare eventuali responsabilità politiche e amministrative che possono avere contribuito, tramite l'effettiva gestione dell'ordine pubblico, al determinarsi di tale drammatico esito;

   e) indagare sull'irruzione delle Forze dell'ordine nella scuola Diaz, facendo luce su abusi e su violenze perpetrati nei confronti dei ragazzi che occupavano la scuola e accertando le responsabilità amministrative e politiche, con particolare riguardo alla ricostruzione della catena di comando;

   f) ricostruire i fatti avvenuti nella caserma di Bolzaneto, centro di detenzione Pag. 5temporaneo dei manifestanti arrestati, per accertare se in tale occasione si sia ricorso a trattamenti o punizioni disumani o degradanti e se siano stati violati i diritti civili degli arrestati.

  3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla data della sua costituzione e presenta alla Camera dei deputati, entro i successivi due mesi, una relazione finale sulle indagini svolte.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio dalla Commissione, nella prima seduta, ai sensi dell'articolo 20, commi 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

Art. 3.
(Poteri e limiti della Commissione).

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione ha facoltà di acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in Pag. 6copia ai sensi del comma 2 siano coperti dal segreto.
  4. Per il segreto di Stato nonché per i segreti d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  5. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
  6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 3 e 6.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi della legislazione vigente.

Art. 5.
(Organizzazione della Commissione).

  1. La Commissione, prima dell'inizio dei lavori, adotta il proprio regolamento interno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
  2. Le sedute sono pubbliche, tuttavia, la Commissione può deliberare, a maggioranza Pag. 7 semplice, di riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi direttamente dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria.
  4. Per l'esercizio delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 200.000 euro, sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.