Doc. II, n. 6




RELAZIONE

Colleghe! Colleghi! - Con la presente proposta di modificazione al Regolamento della Camera si intende istituire la XV Commissione permanente «Diritti delle donne e pari opportunità». Tale proposta si inserisce in un quadro ordinamentale che, con l'entrata in vigore della legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, di modifica dell'articolo 51 della Costituzione, conferisce espressamente dignità costituzionale al principio delle pari opportunità tra donne e uomini.
La proposta è volta ad adeguare l'attuale organizzazione del sistema delle Commissioni permanenti della Camera al modello vigente sia nel Parlamento europeo, sia in numerosi Parlamenti dell'Unione europea.
Il Parlamento europeo che, come è noto, ha una organizzazione interna analoga a quella che caratterizza il sistema parlamentare italiano, articolando la propria attività fra Commissioni permanenti che svolgono funzioni di natura istruttoria nei confronti dell'Assemblea, ha istituito al proprio interno una «Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere».
Tale Commissione ha competenza, in particolare, nelle materie inerenti «la definizione, la promozione e la tutela dei diritti delle donne nell'Unione» e «la promozione dei diritti della donna nei Paesi terzi», nonché la «realizzazione e l'ulteriore sviluppo dell'integrazione della dimensione di genere in tutti i settori» e «la definizione e la valutazione delle politiche e dei programmi per le donne».
La Commissione ha dunque un nucleo ben individuato di competenze proprie che si affiancano a quelle di altre commissioni responsabili di materie che investono in modo significativo le tematiche dei diritti delle donne e delle parità di opportunità tra donne e uomini quali ad esempio quelle dell'occupazione, dell'accesso al lavoro o dei diritti sociali, senza tuttavia sovrapporsi o interferire con esse.
Anche in diversi Parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea è stata prevista l'istituzione di organismi permanenti per le pari opportunità.
La Camera dei deputati lussemburghese ha istituito al proprio interno una «Commissione permanente per la famiglia, le pari opportunità e la gioventù». In Belgio è stata prevista l'istituzione, presso entrambi i rami del Parlamento, di comitati consultivi per l'emancipazione sociale e le pari opportunità. In Spagna - dove fino al 2008 esisteva una Commissione bicamerale - e in Austria entrambi i rami del Parlamento dispongono di una Commissione per le questioni di genere.
In Francia, con la legge n. 99-585 del 12 luglio 1999, è stata istituita, sia presso l'Assemblea Nazionale sia presso il Senato, una Delegazione dei diritti delle donne e delle pari opportunità tra le donne e gli uomini. Ciascuna delegazione è formata da componenti designati in modo da garantire la rappresentanza proporzionale di tutti i gruppi parlamentari e l'equilibrio tra uomini e donne e fra le Commissioni permanenti.
In altri Parlamenti, quali quello finlandese, tedesco, greco, irlandese, le questioni delle pari opportunità sono attribuite espressamente alla competenza di una Commissione permanente.
Il confronto con gli altri Paesi dell'Unione europea e con lo stesso Parlamento europeo rende evidente l'inadeguatezza in materia del Regolamento della Camera dei deputati; da ciò, trae origine la consapevolezza dell'esigenza, non più procrastinabile, di individuare nell'ambito del nostro sistema parlamentare l'organo istituzionale che più efficacemente possa rispondere alle domande di rappresentanza, di tutela e di promozione dei diritti delle donne e di realizzazione delle pari opportunità tra uomini e donne.
Nel corso della XIV legislatura è stata presentata una proposta di modifica al Regolamento (Doc. II, n. 11, prima firmataria Lalla Trupia) che anticipa l'attuale proposta. Nella stessa legislatura la proposta di legge n. 4190 (prima firmataria Erminia Mazzoni) prevedeva l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per le pari opportunità.
Non era apparsa allora e non appare soddisfacente oggi l'ipotesi dell'istituzione di una Commissione speciale, prevista dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento in quanto si ritiene che la promozione delle pari opportunità non possa essere perseguita unicamente mediante lo svolgimento di una attività di natura conoscitiva o di indirizzo, ovvero di natura legislativa su singoli specifici settori, quale è quella generalmente attribuita alle Commissioni speciali, ma richieda forme di intervento diretto all'interno degli ordinari procedimenti legislativi.
D'altro verso, risulta parimenti inadeguata anche l'ipotesi di istituire dei Comitati permanenti ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del Regolamento, nell'ambito delle Commissioni tra le quali è attualmente ripartita la competenza in materia di pari opportunità, in quanto tali Comitati inevitabilmente risentirebbero del frazionamento delle competenze che oggi rappresenta uno dei maggiori ostacoli allo sviluppo in ambito parlamentare di una efficace politica di promozione dei diritti delle donne e delle pari opportunità.
In conclusione, l'azione parlamentare per una politica delle pari opportunità deve trovare la sua sede in un organismo specializzato per competenza, ma che sia al contempo inserito a pieno titolo nel procedimento legislativo, capace dunque di esercitare in via primaria funzioni legislative ma anche e soprattutto di inserirsi con funzioni consultive nel processo legislativo che si svolge in altre sedi, in modo tale da garantire efficacemente la rispondenza delle decisioni parlamentari ai principi di pari opportunità e di non discriminazione e sviluppare linee guida di promozione dell'eguaglianza dei diritti tra donne e uomini.
In questo senso, particolare rilevanza può avere l'attività conoscitiva e di raccordo con la legislazione europea e il quadro internazionale a partire dalla Convenzione delle Nazioni Unite per l'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne adottata dall'Assemblea Generale nel 1979, entrata in vigore il 3 settembre 1981 e ratificata dall'Italia con la legge 14 marzo 1985, n. 132.
A questo riguardo, sarà fondamentale la valutazione dell'impatto della legislazione e dell'azione di governo sulla reale attuazione delle politiche di pari opportunità.
Tale organismo, dunque, non può altro che assumere i connotati di una Commissione permanente, la cui composizione, oltre a garantire la proporzionalità tra i gruppi, dovrebbe prevedere la presenza di deputate e di deputati componenti di altre Commissioni permanenti, in deroga al principio stabilito dal primo periodo del comma 3 dell'articolo 19 del Regolamento; si vuole infatti evitare il rischio che tale Commissione assuma le caratteristiche di una «riserva» e garantire una presenza effettiva della medesima nella vita parlamentare.
Con l'istituzione di una Commissione permanente per i diritti delle donne e le pari opportunità, si intende superare la debolezza di molti strumenti paritari nel nostro Paese, dovuta ad un ruolo prevalentemente propositivo e consultivo privo di effettivi poteri di intervento.
Sappiamo invece che per la piena attuazione delle pari opportunità va colmato il divario tra l'affermazione dei principi e la loro effettiva applicazione, tra parità formale e sostanziale.
L'istituzione di una Commissione permanente presso la Camera dei deputati può contribuire ad avvicinare la legislazione alla realizzazione di condizioni reali di pari opportunità, in conformità con le esperienze più avanzate nell'ambito dell'Unione Europea e nel più ampio contesto internazionale.
Da queste brevi considerazioni emerge quindi con forza l'esigenza di adeguare l'attuale elencazione del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati, istituendo la XV Commissione permanente per i diritti delle donne e le pari opportunità.


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