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CAMERA DEI DEPUTATI |
N. 4013 |
1) una revisione sistemica degli allegati, incentrata specificamente sui seguenti aspetti:
a) aggiornamento delle soglie di ammissibilità delle sostanze già indicate;
b) integrazione della lista di ammissibilità delle sostanze dannose;
c) elaborazione di una classificazione dei fanghi ammissibili al trattamento facendo riferimento ai codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti), previsti nell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) l'introduzione di specifici controlli sulle acque superficiali e sotterranee, che oggi non sono previsti;
3) l'individuazione di norme che equiparino l'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione a quello dei fanghi, in quanto l'impiego in agricoltura dei primi non è adeguatamente normato;
4) l'adozione di norme che prevedano la modalità del contraddittorio nella gestione dei campioni prelevati per le analisi, rendendo altresì obbligatoria la produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrà prevedere, inoltre, un aggiornamento delle misure sanzionatorie ivi previste;
5) l'emanazione di linee guida per armonizzare le norme di dettaglio previste dalle regioni in relazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 99 del 1992;
6) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura e il rafforzamento dei meccanismi di controllo sugli spandimenti.
1. Al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) la revisione dei parametri, delle metodologie e dei valori indicati negli allegati annessi al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, a tal fine prevedendo:
1) l'introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) l'integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, con specifico riferimento ai metalli pesanti e ai farmaci;
3) l'inserimento dell'origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi;
4) il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, con specifico riferimento ad antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di sostanze perfluoroalchimiche (PFAS), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile;
5) la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;
b) l'introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee;
c) l'equiparazione dell'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura;
d) l'obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque che prevedano il campionamento e il contraddittorio con i competenti organi di controllo;
e) l'incremento dell'efficacia della tutela in materia di spargimento e utilizzo dei fanghi anche mediante il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente;
f) l'emanazione di linee guida per garantire l'omogeneità nel territorio nazionale delle normative regionali;
g) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura;
h) l'individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli spandimenti;
i) la garanzia, per gli enti locali nei cui territori si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati, di accedere alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.