Frontespizio Relazione Progetto di Legge
Testo senza riferimenti normativi
XVII LEGISLATURA
 

CAMERA DEI DEPUTATI


   N. 4013


PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
SCUVERA, FERRARI, CARRA, CENNI, TERROSI, ALBINI, BRAGA
Delega al Governo per la revisione della disciplina dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99
Presentata il 3 agosto 2016


      

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Onorevoli Colleghi! — Nel nostro Paese (in particolare in Lombardia, Emilia Romagna e Veneto) l'impiego dei fanghi in agricoltura si è diffuso fin dagli anni ’80, in collegamento alla gestione degli impianti di depurazione e trattamento delle acque reflue a seguito dell'entrata in vigore della legge 10 maggio 1976, n. 319 (cosiddetta legge Merli).
      Il rapporto ISPRA 2015 ha evidenziato i vantaggi che possono derivare dall'impiego dei fanghi in agricoltura, in termini di arricchimento del suolo con sostanze organiche ed elementi nutritivi. Una buona regolamentazione potrebbe consolidare importanti percorsi di economia circolare, anche per fronteggiare le criticità che possono nascere da un utilizzo eccessivo. Il 40 per cento dei fanghi di depurazione viene oggi impiegato nel settore agricolo in virtù delle note proprietà fertilizzanti. Un utilizzo eccessivo dei fanghi può comportare inquinamento del suolo per concentrazione di contaminanti, danni economici per il degrado qualitativo dei prodotti agricoli, disagi olfattivi.
      Sull'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura, l'Europa è intervenuta con la direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, che stabilisce valori limite per la concentrazione di metalli pesanti, recepita nel nostro Paese con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, che fissa le condizioni per l'utilizzazione e la gestione, aggiornato solo con la sostituzione della scheda di accompagnamento di cui all'articolo 12, modificata ai sensi del comma 9 dell'articolo 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. L'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 99 del 1992 conferisce allo Stato la facoltà di modificare e integrare gli allegati in conformità con le determinazioni dell'Unione europea o in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche effettivamente sopraggiunte nel tempo. È quindi necessario procedere all'aggiornamento della normativa.
      Un intervento normativo è necessario anche alla luce del regolamento proposto dalla Commissione europea finalizzato ad agevolare l'accesso al mercato unico europeo dei concimi organici e ricavati dai rifiuti, instaurando pari condizioni di concorrenza con i tradizionali concimi inorganici. Il regolamento europeo stabilisce norme comuni per la conversione dei rifiuti organici in materie prime da utilizzare per fabbricare fertilizzanti, definendo una serie di prescrizioni in materia di etichettatura, sicurezza e qualità dei prodotti. Attualmente solo una minima quantità dei rifiuti organici è trasformata in prodotti e fertilizzanti di valore e l'Unione europea importa circa 6 milioni di tonnellate di fosfati l'anno: fino al 30 per cento di tale quantitativo potrebbe essere sostituito da prodotti derivanti, per esempio, dall'estrazione da fanghi di depurazione.
      La presente proposta di legge si compone di un unico articolo con cui si delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino, la modifica e l'integrazione delle disposizioni legislative vigenti in tema di utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura.
      In particolare, il comma 2 individua i princìpi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi per la revisione organica delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevedendo in particolare:

              1) una revisione sistemica degli allegati, incentrata specificamente sui seguenti aspetti:

          a) aggiornamento delle soglie di ammissibilità delle sostanze già indicate;

          b) integrazione della lista di ammissibilità delle sostanze dannose;

          c) elaborazione di una classificazione dei fanghi ammissibili al trattamento facendo riferimento ai codici CER (Catalogo europeo dei rifiuti), previsti nell'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              2) l'introduzione di specifici controlli sulle acque superficiali e sotterranee, che oggi non sono previsti;

              3) l'individuazione di norme che equiparino l'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione a quello dei fanghi, in quanto l'impiego in agricoltura dei primi non è adeguatamente normato;

              4) l'adozione di norme che prevedano la modalità del contraddittorio nella gestione dei campioni prelevati per le analisi, rendendo altresì obbligatoria la produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque. La revisione del decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrà prevedere, inoltre, un aggiornamento delle misure sanzionatorie ivi previste;

              5) l'emanazione di linee guida per armonizzare le norme di dettaglio previste dalle regioni in relazione all'utilizzo dei fanghi in agricoltura, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 99 del 1992;

              6) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura e il rafforzamento dei meccanismi di controllo sugli spandimenti.

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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.

      1. Al fine di ridurre i rischi di contaminazione dei suoli e delle acque il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina dell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.
      2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la revisione dei parametri, delle metodologie e dei valori indicati negli allegati annessi al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, a tal fine prevedendo:

              1) l'introduzione di un elenco di fanghi ammissibili al trattamento e allo spandimento, con specifico riferimento ai codici del catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui all'allegato D alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

              2) l'integrazione della lista delle sostanze nocive e inquinanti da ricercare e sottoporre a controllo, con specifico riferimento ai metalli pesanti e ai farmaci;

              3) l'inserimento dell'origine e delle modalità di produzione del fango di depurazione tra i parametri delle metodiche di campionamento e di analisi;

              4) il rilevamento obbligatorio della presenza di farmaci, con specifico riferimento ad antibiotici, anticoncezionali, anticoagulanti, psicofarmaci, antinfiammatori, ormoni, antifungini, antiaritmici, nonché di sostanze perfluoroalchimiche (PFAS), in caso di provenienza dei fanghi da impianti di depurazione civile;

              5) la modifica delle soglie di ammissibilità della presenza di metalli pesanti;

          b) l'introduzione di tutele e controlli specifici sulle acque superficiali e sotterranee;

          c) l'equiparazione dell'utilizzo dei gessi di defecazione e dei carbonati di calcio di defecazione in agricoltura a quello dei fanghi da depurazione in agricoltura;

          d) l'obbligatoria produzione di certificati di analisi riferiti ai fanghi, ai terreni e alle acque che prevedano il campionamento e il contraddittorio con i competenti organi di controllo;

          e) l'incremento dell'efficacia della tutela in materia di spargimento e utilizzo dei fanghi anche mediante il coordinamento e l'integrazione del sistema sanzionatorio, amministrativo e penale vigente;

          f) l'emanazione di linee guida per garantire l'omogeneità nel territorio nazionale delle normative regionali;

          g) l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di una banca dati nazionale cui devono iscriversi i produttori di fanghi destinati all'agricoltura;

          h) l'individuazione di meccanismi e procedure finalizzati ad un completo ed efficace controllo degli spandimenti;

          i) la garanzia, per gli enti locali nei cui territori si svolgono attività di spandimento dei fanghi e assimilati, di accedere alla documentazione tecnico-amministrativa e ai referti delle analisi di controllo.

      3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dello sviluppo economico. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi.


      4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono corredati di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2 e con la procedura prevista dai commi 3 e 4.
      6. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.