stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 9.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
9.02.

      Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis
(Compensazione di crediti).

      1. Le imprese sociali, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e le piccole e medie imprese che dimostrino, tramite un bilancio certificato, di avere costi del personale ed accessori in misura superiore al 60 per cento dei costi complessivi dell'esercizio possono adempiere al pagamento degli oneri contributivi, assicurativi e relativi accessori mediante la cessione del credito vantato nei confronti delle amministrazioni pubbliche alle quali hanno svolto una prestazione di servizio. Il pagamento così realizzato non ostativo al rilascio della certificazione di regolarità contributiva.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze adotta con proprio decreto, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito regolamento per individuare la procedura da adottare per la compensazione del credito vantato nei confronti della pubblica amministrazione con i debiti per contributi previdenziali ed assicurativi.
      3. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, si provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, alla individuazione delle risorse necessarie, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, esclusivamente mediante:

          a) la riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, con esclusione delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali;

          b) la riduzione di singole autorizzazioni legislative di spesa;

          c) l'utilizzo, mediante versamento in entrata, di disponibilità esistenti sulle contabilità speciali nonché sui conti di tesoreria intestati ad amministrazioni pubbliche ed enti pubblici nazionali con esclusione di quelli intestati alle amministrazioni territoriali con corrispondente riduzione delle relative autorizzazioni di spesa e contestuale riassegnazione al citato capitolo.

      4. Gli schemi dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione, Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, dai esprimere entro dieci giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.
      5. I decreti di cui al comma 3 e i correlati decreti di variazione di bilancio sono trasmessi con immediatezza al Parlamento e comunicati alla Corte dei conti.