Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Chiunque vanti, a qualunque titolo, nei confronti della pubblica amministrazione o di altro ente pubblico un credito liquido, certo ed esigibile, provato nelle forme di cui all'articolo 635 del c.p.c., può procedere al suo recupero mediante compensazione di importi dovuti, a qualunque titolo, alla pubblica amministrazione stessa nonché ad altri enti pubblici, secondo condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.