Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Al fine di rispondere ai nuovi requisiti di capitale degli istituti di credito, in attesa del formale recepimento dal cosiddetto «accordo di Basilea III», nell'Unione europea e tenuto conto delle decisioni dell'Autorità bancaria europea, la Banca d'Italia è autorizzata ad individuare modalità volte a compensare l'eventuale differenziale tra il valore di mercato dei titoli italiani detenuti dagli istituti di credito e il valore a scadenza dei medesimi titoli pubblici.
Le banche che accedono a tali compensazioni sono obbligate ad individuare modalità per erogare maggiori quote di finanziamento a famiglie e piccole e medie imprese.