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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.17.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
8.17.

      Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:

      34-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.