Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo dei dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e dei dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi non può superare il tetto massimo di 350 mila euro annui.