Dopo il comma 34, aggiungere il seguente:
34-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) con apposita delibera provvede ad innalzare la soglia di censimento della Centrale dei Rischi, gestita dalla Banca d'Italia, dall'attuale limite di 30.000,00 euro a 75.000,00 euro. La Banca d'Italia è autorizzata ad apportare le dovute modifiche alla circolare 11 febbraio 1991, n. 139, e successivi aggiornamenti, per l'attuazione della presente norma.