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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
8.07.

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

      1. L'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così modificato:

          a) al comma 475 le parole «della prima casa» sono sostituite dalle seguenti: «di unità immobiliari adibite ad abitazione». Alla fine del comma 475 è inserito il seguente periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e sino ad esaurimento delle stesse»;

          b) al comma 476, la parola «principale» è eliminata; dopo le parole «La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie» è aggiunta la seguente «ipotecarie»; alla fine del comma 476, è inserito il seguente periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive»;

          c) dopo il comma 476 è inserito il seguente comma:

      «476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica anche ai mutui: oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130; erogati per portabilità tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga; che hanno già fruito di altre misure di sospensione purché tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi»;

          d) il comma 477 è sostituito dal seguente:

      «La sospensione prevista dal comma 476 non può essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:

          a) con ritardo nei pagamenti superiori a 180 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;

          b) che fruiscono di agevolazioni pubbliche;

          c) a tasso variabile, rata fissa, durata variabile;

          d) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al successivo comma 479, purché tale assicurazione garantisca il rimborso almeno gli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso»;

          e) al comma 478, le parole «dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per la sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono sostituite con «degli oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione»;

          f) il comma 479 è sostituito dal seguente:

      «L'ammissione al beneficio è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutua e verificatesi nei 3 anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:

          a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;

          b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3, c.p.c., (rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato) ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa;

          c) morte o insorgenza di condizioni di non autosufficienza;

          d) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni consecutivi, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.