Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Correzione delle soglie antiusura).
1. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali».