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Legislatura XVI

Proposta emendativa 8.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
8.04.

      Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Certezza di uniformità di calcolo del tasso di interesse usurario per tutte le tipologie creditizie e per tutte le categorie di soggetti finanziati).

      1. Il quarto comma dell'articolo 644, del codice penale è sostituito dal seguente: «Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi del terzo comma dell'articolo 121 del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito».