Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis.
(Equiparazione dei criteri di calcolo del tasso usurario per le imprese e per i consumatori).
1. La lettera c) del comma 3, dell'articolo 116, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è sostituita dalla seguente:
«c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le medesime modalità di cui all'articolo 121, terzo comma, e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti».