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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.08.

      Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Incentivi all'occupazione).

      1. Allo scopo di favorire l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile lo Stato attua, secondo le norme previste dal presente articolo, un regime di aiuti a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile, In conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nei limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
      2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.
      3. I seguenti soggetti possono avviare una propria attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di Impresa:

          a) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, costituite prevalentemente da giovani tra i diciotto e i trentasei anni di età, le cui quote di partecipazione o le cui azioni sono per la maggioranza o, comunque, almeno per il 70 per cento, in possesso dei medesimi;

          b) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, anche individuali, forniate esclusivamente da giovani tra i diciotto e i trentanove anni di età;

          c) donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

      4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), dei regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sui funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui alla presente legge sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.
      5. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili e femminili, avviate dai soggetti di cui al comma 3 di seguito denominato «Fondo», con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013.

      2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per:

          a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

          b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nel confronti delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

          c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

          d) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori;

          e) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

      3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 aprile di ciascun anno del bienni 2012-2013, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Le risorse del Fondo sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento in favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di disoccupazione giovanile maggiore della media nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.
      5. Le modalità per l'accesso al Fondo sono definite con decreti del Ministro dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      6. Ai datori di lavoro rientranti nelle categorie di soggetti beneficiari di cui al comma 3, che, nei primi Ventiquattro mesi di esercizio dell'attività d'impresa, assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori rientranti nella categoria di lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, è concesso un credito d'imposta d'importo pari a euro 300 euro per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese, ridotto a 200 euro per il secondo anno di esercizio. In caso di lavoratrici donne il credito d'imposta è concesso nella misura di 400 euro per ciascuna lavoratrice e per ciascun mese, ridotto a 300 euro per il secondo anno di esercizio.
      7. Il credito d'imposta di cui al comma 6 è concesso con una maggiorazione del 20 per cento nelle zone assistite di cui al comma 4 dell'articolo 1.
      8. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto collettivo nazionale di lavoro.
      9. Il benefìcio di cui al comma 6 spetta limitatamente a due lavoratori dipendenti.
      10. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241; non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.       11. Il credito d'imposta, ci cui al comma spetta a condizione che:

          a) i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro non abbiano mai lavorato prima o abbiano perso 0 siano in procinto di perdere l'impiego precedente o siano disabili ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o rientrino nella categoria di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui all'articolo 2, numeri 18) e 19), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008;

          b) siano rispettate le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;

          c) siano rispettate le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla legislazione vigente.

      12. Il diritto a fruire del credito d'imposta, di cui al comma 6, decade qualora non siano rispettati, i requisiti previsti dalle lettere a) e b) del comma 11, nonché qualora siano definitivamente accertate violazioni non formali e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a 5.000 euro alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalla legislazione vigente, commesse nel periodo di applicazione del credito d'imposta e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per far luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

      8. Ai fini della concessione delle agevolazioni previste dal presente articolo, i soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.

      Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento» con le seguenti: «sono soggette ad un'imposta straordinaria del 3 per cento».