stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.07.

      Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Misure di sostegno all'imprenditoria giovanile e femminile).

      1. Allo scopo di favorire l'imprenditoria e l'occupazione giovanile e femminile lo Stato attua, secondo le norme previste dal presente articolo, un regime di aiuti a sostegno dell'imprenditoria e dell'occupazione giovanile e femminile, in conformità alle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, nel limiti degli aiuti d'importanza minore (de minimis), di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
      2. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107; paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e sono preventivamente notificati alla Commissione europea ai fini della verifica della compatibilità comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del medesimo trattato.
      3. I seguenti soggetti possono avviare una propria attività imprenditoriale usufruendo di un regime speciale di agevolazioni e di incentivazioni per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla data di inizio dell'attività di impresa:

          a) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, costituite prevalentemente da giovani tra i diciotto e i trentasei anni di età, le cui quote di partecipazione o le cui azioni sono per la maggioranza o, comunque, almeno per il 70 per cento, in possesso dei medesimi;

          b) cooperative di produzione e lavoro, nonché società, anche individuali, formate esclusivamente da giovani tra i diciotto e i trentanove anni di età;

          c) donne, a prescindere dall'età anagrafica, che si iscrivono per la prima volta alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi.

      4. Qualora i soggetti di cui al comma 3 operino in zone assistite ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, ubicate nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale come stabilito nella Carta degli aiuti a finalità regionale approvata dallo Stato per il periodo 2007-2013, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le misure di agevolazione e di incentivazione di cui alla presente legge sono incrementate secondo i criteri ivi previsti.
      5. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo strategico in favore delle piccole e medie imprese giovanili e femminili, avviate dai soggetti di cui al comma 3 di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012,2013.

      2. Il Fondo è finalizzato al cofinanziamento di appositi programmi regionali per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile ed è vincolato alla realizzazione di interventi per:

          a) il potenziamento patrimoniale delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

          b) l'accelerazione dei pagamenti dovuti dagli enti locali nei confronti delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

          c) il sostegno alla crescita dimensionale e all'aggregazione delle piccole e medie imprese giovanili e femminili;

          d) il finanziamento di percorsi di formazione e di innovazione per i giovani imprenditori;

          e) la promozione di idonee iniziative volte a favorire la cultura d'impresa.

      3. Alla ripartizione del Fondo provvede il Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 aprile di ciascun anno del biennio 2012-2013, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
      4. Le risorse del Fondo sono ripartite rispettivamente nella misura del 75 per cento in favore di programmi per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nelle aree territoriali caratterizzate da un tasso di disoccupazione giovanile maggiore della media nazionale riferito a tutti i settori economici e per il restante 25 per cento sul resto del territorio nazionale.
      5. Le modalità per l'accesso al Fondo sono definite con decreti del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per I rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

      Conseguentemente all'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1.5 per cento» con le seguenti: «sono soggette ad un'imposta straordinaria del 2 per cento».