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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.06.

      Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Fondo di garanzia per il microcredito).

      1. Al fine di contribuire alla creazione di impresa, di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata e di aumentare i tassi di partecipazione al mercato del lavoro delle persone inattive è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico e infrastrutture e trasporti un apposito fondo di rotazione, denominato «Fondo di garanzia per il microcredito», la cui gestione è demandata alla Cassa depositi e prestiti Spa.
      2. Il Fondo di cui al comma 1 copre fino al 50 per cento del rischio di insolvenza In favore degli intermediari finanziari che erogano prestiti senza garanzia a soggetti che non hanno accesso ai tradizionali servizi bancari.
      3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 1, comprese quelle di copertura della rimanente quota del rischio di insolvenza, di partecipazione al Fondo da parte di altri soggetti e di adesione degli intermediari finanziari.
      4. Possono accedere al finanziamento del Fondo di cui al comma 1 i soggetti residenti nelle regioni Sardegna, Molise, Abruzzo, Sicilia, Basilicata, Campania, Puglia e Calabria, disoccupati da almeno dodici mesi, inattivi o appartenenti alla categoria dei lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili di cui all'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che intendono avviare un'attività di lavoro autonomo.
      5. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 è erogato sotto forma di prestito, fino a un massimo di 50.000 euro, a tasso agevolato interamente rimborsabile a decorrere dal semestre successivo dalla data di erogazione, con rate mensili, fino a un massimo di cinque anni.
      6. All'elargizione del prestito di cui al comma 5 gli intermediari finanziari associano servizi aggiuntivi di consulenza, di accompagnamento e di tutoraggio.
      7. I servizi aggiuntivi di cui al comma 6 possono essere erogati direttamente dagli intermediari finanziari o avvalendosi di associazioni, di enti no profit o di società di consulenza anche nell'ambito di appositi programmi di intervento sostenuti dalle regioni e con il concorso finanziario delle fondazioni bancarie.
      8. Le regioni di cui al comma 4 possono concorrere alle finalità di cui al comma 1 attraverso il concorso alla copertura dell'agevolazione del tasso di interesse e dei programmi per I servizi aggiuntivi di cui al comma 7.
      9. Ai fini dell'istituzione del Fondo di cui al comma 1 è previsto uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013.

      Conseguentemente al comma 4 dell'articolo 19, comma 4, sostituire le parole: «sono soggette ad un'imposta straordinaria dell'1,5 per cento» con le seguenti: «sono soggette ad un'imposta straordinaria del 2 per cento».