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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.05.

      Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

      1. Ai fini della corresponsione e del riconoscimento dei benefìci in favore dei lavoratori già esposti all'amianto e dei lavoratori esposti, di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, nonché alla legge 27 marzo 1992, n. 257, si provvede secondo i seguenti criteri:

          a) riconoscimento prioritario dei benefici ai lavoratori presenti nelle regioni in cui si registrano i più elevati tassi di mortalità per l'esposizione all'amianto;

          b) individuazione di ditte cessate o nascoste che abbiano avuto processi lavorativi connessi all'amianto, mediante apposite indagini da realizzare per verificare l'eventuale modifica di denominazione delle stesse, al fine di valutare l'ambito di estensione dei benefici in favore dei lavoratori interessati;

          c) trasformazione del valore da lira ad euro dei benefici di cui alle leggi citate all'alinea;

          d) redazione e diffusione di un opuscolo informativo che illustri ai lavoratori esposti o ex esposti all'amianto i diritti e i benefici connessi all'esposizione;

          e) eliminazione di ogni termine previsto dalla legislazione vigente per la presentazione delle domande dirette a richiedere il riconoscimento dei benefìci;

          f) riconoscimento della validità delle certificazioni INAIL rilasciate ai lavoratori in base alla legislazione vigente.

      2. Il Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. All'onere di cui al primo periodo si provvede mediante il prelievo di una cifra pari allo 0,1 per cento dei ricavi annui derivanti dalla vendita di energie alternative alle società di distribuzione sulla rete nazionale. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.