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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.024.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.024.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di deducibilità delle spese per l'acquisto di beni di prima necessità).

      1. All'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3-bis, è aggiunto il seguente:

      "3-ter. Dal reddito complessivo delle persone fisiche è deducibile il 10 per cento, fino ad un massimo annuo di euro 10.000, le spese documentate sostenute dal contribuente per le spese di beni di prima necessità.

      Tale deduzione opera per i redditi complessivi al di sotto dei 50,000 euro. Per le famiglie con più di un figlio, l'importo della deduzione viene stabilito in ragione del numero dei figli.
      2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per la fissazione degli importi massimi della deduzione, l'elenco dei beni il cui costo può essere detratto e le modalità di attuazione del presente comma».

      Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

«Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».