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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.022.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.022.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Riduzione delle aliquote IRPEF per gli studenti lavoratori).

      1. Le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal periodo di imposta 2012 e fino al terzo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotte di due punti percentuali per i soggetti passivi iscritti a corsi di istruzione universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso università italiane o straniere, pubbliche o private legalmente riconosciute. L'agevolazione spetta solo agli studenti in corso per la durata legale del corso medesimo.

      Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

"Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "20 per cento".
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».