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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.021.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.021.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Disposizioni per favorire l'acquisto della casa di abitazione per i lavoratori atipici di età inferiore ai 40 anni).

      1. A decorrere dal 1o gennaio 2012, ai giovani al di sotto dei 40 anni titolari esclusivamente di reddito da lavoro parasubordinato che acquistano o ristrutturano l'abitazione principale nei diciotto mesi successivi al 1o gennaio 2012, spetta una detrazione dalle imposte sul reddito pari all'importo dell'imposta sul valore aggiunto versata all'atto dell'acquisto o della ristrutturazione.
      2. La detrazione deve essere ripartita in minimo tre e massimo cinque quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile da parte del contribuente.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti con lo scopo di disciplinare le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine di evitare pratiche elusive da parte dei contribuenti».

      Conseguentemente dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.

      1. Al comma 13 dell'articolo 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: «13,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento».
      2. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è abrogato».