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Legislatura XVI

Proposta emendativa 6.012.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
6.012.

      Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

      1. Al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo l'articolo 120, è inserito il seguente:

«Art. 20-bis.
(Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti).

      1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali uniche forme di remunerazione, una commissione onnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
      2. I contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quale unica forma di remunerazione degli sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, il tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento, con l'esclusione di qualsiasi addebito a titolo di rimborso spese.
      3. Le clausole che prevedono forme di remunerazione diverse o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle.
      4. La Banca d'Italia adotta disposizioni applicative dei presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
      5. All'articolo 144, comma 3, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, dopo le parole: negli articoli 116 sono inserite le seguenti: ", 120-bis".
      6. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro il 30 settembre 2011.
      7. I commi 1 e 3 dell'articolo 2-bis del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono abrogati».