Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Per gli anni 2012, 2013 e 2014 i depositi fiscali che immettono in consumo prodotti energetici soggetti al pagamento dell'accisa sul volume convenzionale a 15 oC, vendono gli stessi, ai depositi commerciali, utilizzando la richiamata unità di misura convenzionale.
Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.