stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 5.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
5.01.

      Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Dote - alunno scuola paritaria).

      1. A decorrere dall'anno scolastico 2013 alle scuole paritarie è assegnato un contributo statale, denominato «dote alunno», erogato in ragione del costo unitario per alunno iscritto, determinato statisticamente attraverso una media nazionale per ciascun ordine e grado di scuola, tenuto conto delle risorse ad esse destinate nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno precedente, rapportato al numero degli alunni afferenti ciascun ordine e grado di scuola nell'anno scolastico conclusosi il 31 agosto dell'anno precedente, aumentato del tasso programmato di inflazione.
      2. L'ammontare della «dote alunno» è stabilito annualmente entro il 31 marzo per l'anno scolastico successivo.
      3. L'erogazione della «dote alunno» è subordinata all'effettiva frequenza degli alunni alla classe cui sono iscritti.
      4. Le somme destinate agli alunni delle scuole paritarie, di cui al comma 2, previa attestazione della frequenza degli alunni stessi, sono accreditate presso le singole scuole entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno.
      5. L'iscrizione degli alunni presso le scuole paritarie è soggetta all'applicazione delle tasse previste per le iscrizioni e al versamento di una quota integrativa, per quanto non coperto dall'intervento statale, e nella misura stabilita da ogni singola istituzione scolastica.
      6. Per gli alunni portatori di handicap, nonché per gli altri alunni che abbiano riportato allo scrutinio finale la votazione di otto decimi in tutte le materie, l'ammontare della «dote alunno» è aumentato fino alla completa copertura dell'intera retta scolastica.
      7. L'intervento statale è attuato in modo graduale ed è determinato in misura pari al:

          a) 50 per cento del costo medio per alunno della scuola statale per i primi due anni scolastici successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto legge;

          b) 80 per cento per cento per i successivi anni.