Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».