stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 47.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
47.2.

      All'articolo 47, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      3. Alla base delle stime delle caratteristiche della domanda, le nuove infrastrutture ferroviarie ad alta velocità devono essere concepite evitando di combinarne le specifiche tecniche con quelle di alta capacità.
      4. Alla progettazione e costruzione delle nuove infrastrutture ferroviarie nazionali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, si applicano specifici parametri e standard tecnici e funzionali, che non devono risultare più onerosi di quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione europea.
      5. All'articolo 12 del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

      «4-bis. Le modifiche di cui al comma 4 devono essere accompagnate da una stima dei sovraccosti necessari per garantire i livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dai CST e da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria per il gestore della infrastruttura e le imprese ferroviarie, corredata da stime ragionevoli anche in termini di relativi tempi di attuazione. La loro efficacia è subordinata all'individuazione delle risorse pubbliche necessarie per coprire tali sovraccosti».