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Legislatura XVI

Proposta emendativa 47.1.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
47.1.

      All'articolo 47, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      «2-ter. Al fine di assicurare l'effettivo e pieno rispetto del principio di reciprocità, le imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro partecipate, e che esercitano servizi ferroviari sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono soggette, relativamente alle regole e procedure di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari, alle stesse limitazioni e vincoli cui sono sottoposte le imprese italiane nei territori dei rispettivi Paesi. Su richiesta del gestore dell'infrastruttura nazionale, o eventualmente d'ufficio, l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari verifica la sussistenza delle limitazioni e dei vincoli di cui al precedente periodo e adotta, se del caso, le relative decisioni.
      2-quater. La contrattualizzazione, a cura del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dei servizi richiesti dalle imprese ferroviarie oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari ai sensi del precedente comma e ai sensi dell'articolo 59 della legge 99/2009, è subordinata alla specifica decisione, effettuata ex ante, dell'organismo medesimo».