Dopo l'articolo 47, aggiungere il seguente:
«Art. 47-bis.
(Proroga per il settore funiviario).
1. All'articolo 31, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, le parole: "proroga di due anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di quattro anni"».