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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.2.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
46.2.

      Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

      4. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le aree, anche demaniali, ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, sono definite aree pubbliche per la logistica e come tali sono finalizzate anche all'attuazione delle opere di cui all'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
      5. Sulle aree così individuate è possibile realizzare le opere necessarie per migliorare e sviluppare i processi logistici di cui al Piano nazionale della logistica, approvato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con le procedure previste dalla vigente normativa.
      6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, sulla base delle linee generali del Piano nazionale della logistica e relativo Piano della intermodalità, individua le aree funzionali e le opere necessarie quali:

          a) strutture per migliorare le procedure doganali e per l'attuazione dello sportello unico;

          b) terminali ferroviari marittimi ed aerei specializzati e rientranti nella rete unitaria nazionale;

          c) strutture per migliorare i processi di filiera, in particolare nei settori agroalimentare, farmaco, automotive e similari;

          d) strutture informatiche e telematiche per la tracciabilità dei veicoli per l'accesso alle strutture logistiche.