Dopo il comma 4 inserire il seguente:
4-bis. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di affidamento ad evidenza pubblica, società miste pubblico-private per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto pertinenti a diverse modalità. La quota parte di investimento pubblico degli enti locali è esclusa dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l'utilizzo di modalità di trasporto meno congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d'area multimodale, capitalizzando eventuali esternalità positive.