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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.05.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
46.05.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 in materia di attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida).

      1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:

          a) all'articolo 7, nel comma 1, dopo le parole: «ottanta anni», sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei titolari di patente AM».

          b) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      2. All'articolo 119 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 2, sostituire le parole: «nel comma 4», con le seguenti: «nei commi 2-quater e 4».

          b) dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

      2-quater. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rilascio o la conferma di validità della patente di categoria AM nei confronti di soggetti maggiorenni potrà essere eseguita, in alternativa a quanto disposto dal comma 2, dal medico di medicina generale; in questo caso la circolazione è consentita solo nelle ore diurne ed entro un raggio di 20 km dal luogo di residenza del conducente».

          c) all'articolo 13, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente periodo: «la patente di categoria AM, se rilasciata o confermata a chi ha superato l'ottantesimo anno di età è valida per 2 anni.

          d) all'articolo 13, nel comma 6, dopo le parole: «2, 3, 4 e 5,», aggiungere le seguenti: «ad eccezione della patente di categoria AM».

          e) all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «All'articolo 219 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 3-bis, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Ai soggetti maggiorenni che abbiano avuto la patente revocata perché non più in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti, è consentito condurre quadricicli leggeri se la commissione medica locale valuta che sussistano condizioni psico-fisiche sufficienti alla conduzione di veicoli della categoria L6e; ai soggetti di cui al periodo precedente la circolazione è consentita solo nelle ore diurne ed entro un raggio di 20 km dal luogo di residenza del conducente».