Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Modifiche al nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285).
l. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 115, nel comma 2-bis, sopprimere i termini: «ciclomotori e».
b) all'articolo 126, dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore è valido per anni dieci; qualora sia rilasciato o confermato a chi ha superato il cinquantesimo anno di età è valido per cinque anni; a chi a superato il settantesimo anno di età è valido per tre anni e a chi ha superato l'ottantesimo anno di età è valido per due anni.
c) all'articolo 116, nel comma 1-quater, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Tuttavia l'accertamento dei requisiti psico-fisici nei confronti di soggetti maggiorenni potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale; in questo caso la circolazione è consentita solo nelle ore diurne ed entro un raggio di 20 km dal luogo di residenza del conducente;
d) all'articolo 219, nel comma 3-bis, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «ad eccezione dei soggetti maggiorenni che abbiano avuto la patente di guida revocata ai sensi dell'Articolo 130 comma 1 lettere a) e b) perché non più in possesso dei requisiti psico-fisici prescritti.