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Legislatura XVI

Proposta emendativa 46.03.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
46.03.

      Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

Art. 46-bis.
(Accelerazione degli investimenti privati nel settore aeroportuale).

      1. Al fine di consentire l'urgente avvio degli investimenti e interventi infrastrutturali, con capitali privati, di ammodernamento, ampliamento e adeguamento del sistema aeroportuale del Paese, i contratti di programma in deroga per gli aeroporti previsti dall'articolo 17, comma 34-bis, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modifiche e integrazioni, sono approvati con il procedimento previsto dallo stesso articolo 17, comma 34-bis, previa consultazione degli utenti ai sensi della normativa vigente, nel rispetto di quanto previsto nelle relative delibere adottate dall'Ente Nazionale per l'aviazione civile, la cui approvazione ai sensi dell'articolo II, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, deve intervenire in forma espressa.
      2. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, Parte II, Titolo III, Capo IV, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili.