Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:
Art. 46-bis.
(Requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica).
1. All'articolo 65 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad aggiornare, con proprio decreto di natura non regolamentare, da emanare di concerto con il Ministro della salute, i requisiti visivi e uditivi necessari per il conseguimento della patente nautica».
2. In sede di prima applicazione, il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 65, comma 2-bis, del codice di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.