Dopo il comma 4, inserire il seguente:
4-bis. Alla legge 24 marzo 1989 n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
5. La proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo previa destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altra unità immobiliare;
b) dopo il comma 5 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:
5-bis. La previsione contenuta nel comma 5 prevale su eventuali disposizioni difformi contenute nelle leggi regionali e si applica anche ai parcheggi pertinenziali già realizzati».