Al comma 2, alla lettera a), è premessa la seguente:
aa) all'articolo 16 dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal presente testo unico sono destinate alla realizzazione delle opere pubbliche di urbanizzazione e di recupero urbanistico e, nel limite massimo del 25 per cento annuo, alla manutenzione del patrimonio comunale.