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Legislatura XVI

Proposta emendativa 45.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
45.01.

      Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

Art. 45-bis.

      1. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 è aggiunto il seguente:

          «2-bis. Sono, altresì, realizzabili mediante denuncia di inizio attività, la chiusura di terrazze e ballatoi, nonché la copertura con chiusure laterali di spazi interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile rimozione. Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'articolo 873 del codice civile. Contestualmente alla presentazione della denuncia di inizio attività, il proprietario dell'unità immobiliare deve presentare al sindaco del comune nel quale ricade l'immobile una relazione tecnica firmata da un professionista abilitato alla progettazione, che asseveri le opere da compiersi ed il rispetto delle norme di sicurezza, nonché di quelle igienico-sanitarie vigenti, unitamente al versamento a favore del comune dell'importo di cinquanta euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura. La realizzazione di tali interventi in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari a cento euro per ogni metro quadro di superficie sottoposta a chiusura e comunque in misura non inferiore a duemila euro ed è subordinata per gli immobili sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistico ambientale al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle rispettive normative vigenti. In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44».

      2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

          a) per l'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste, per gli anni 2012 e 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n, 307, come integrato dall'articolo 55, comma 6, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, a decorrere dal 2014, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni a decorrere dall'anno 2013 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, affini del bilancio triennale 2011-2013 nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011 allo scopo utilizzando, fino a concorrenza degli oneri, gli stanziamenti di tutte le rubriche.

          b) mediante riduzione lineare, nella misura del 2 per cento delle dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.