stampa
Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
44.4.

      Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

      «9-bis. All'articolo 357, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino al trecentosessantacinquesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento, al fine del rilascio dell'attestazione nelle categorie di cui ai secondo periodo, alle imprese che intendono conseguire la qualificazione ovvero che intendono qualificarci in una classifica superiore rispetto a quella già posseduta e in corso di validità ai sensi del presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 18, 19, 22, 23, 24, 25 e 26, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e non si applicano gli articoli 79, 80, 83, 84, 85, 86 e 87 del presente regolamento; le predette attestazioni cessano di avere validità a decorrere dal trecentosessantaseiesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».
      9-ter. L'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, si interpreta nel senso che le disposizioni ivi contenute sono di immediata applicazione ai contratti di lavori, anche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del regolamento; per i contratti di servizi e forniture le citate disposizioni si applicano ai contratti i cui bandi o avvisi con i quali si indice una gara sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, ai contratti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.».