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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.36.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
44.36.

      Dopo il comma 9 aggiungere i seguenti:

      9-bis. Il comma 9 dell'articolo 122, del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, è sostituito con il seguente:

      «9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, fino al 31 dicembre 2013, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:

          a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

          b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;

          c)   1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).
      2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10 per cento che presenta il ribasso maggiore e il 10 per cento che presenta il ribasso minore.
      3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
      4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.
      5. Si divide per 10 la differenza tra la ribasso minimo rimasta in gara.
      6. Il numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.
      7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia».

      9-ter. Dopo il comma 9 dell'articolo 122 aggiungere i seguenti commi:

      «10. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3.
      11. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86».

ident. 44.35.