Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
9-bis. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo la parola «esecuzione», sono aggiunte le seguenti:, nonché i maggiori costi che l'appaltatore sostiene in caso di errori od omissioni della progettazione validata,;
9-ter. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:
1) al comma 1 è aggiunto infine il seguente periodo «L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara».
2) Il comma 1-bis, è sostituito dal seguente:
«1-bis. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 e del regolamento, sono stati oggetto di verifica, fatta salva la responsabilità solidale del progettista e del soggetto validatore nei confronti dell'esecutore per eventuali errori od omissioni della progettazione, da far valere direttamente nei confronti dei soggetti garanti del progettista e del validatore, ai sensi del presente codice e del regolamento di cui all'articolo 5»;
9-quater. All'articolo 56, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, aggiungere, dopo la parola: «stazione appaltante» le seguenti: nonché all'appaltatore, nei casi di cui all'articolo 240-bis, comma 1-bis del Codice.