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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.27.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
44.27.

      Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

      9-bis All'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s. m.. e i., la lettera c) è così sostituita:

      «c) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell'amministrazione aggiudicatrice, laddove si tratti di lavori di importo superiore a trenta milioni di euro, ovvero caratterizzati da una prevalente componente impiantistica o tecnologica tale da rendere necessario l'apporto progettuale del concorrente in sede di gara. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. I costi della sicurezza in fase di progettazione non sono soggetti a ribasso. Per le stazioni appaltanti diverse dalle pubbliche amministrazioni l'oggetto del contratto è stabilito nel bando di gara. Ai fini della valutazione del progetto, il regolamento disciplina i fattori ponderali da assegnare ai «pesi» o «punteggi» in modo da valorizzare la qualità, il pregio tecnico, le caratteristiche estetiche e funzionali e le caratteristiche ambientali».