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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.26.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
44.26.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

      9-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 163 del 2006, è aggiunto il seguente:

      «1-bis. Nel rispetto dei vincoli esistenti preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti la progettazione in materia di lavori pubblici di norma si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

          1) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;

          2) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;

          3) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario.

      È consentita l'omissione di uno dei primi due livelli di progettazione purché il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso e vengano comunque garantiti i requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c)».

      9-ter. All'articolo 97 del decreto legislativo n. 163 del 2006, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

      «2. Le Stazioni Appaltanti hanno facoltà di sottoporre al procedimento di approvazione dei progetti un livello progettuale di maggior dettaglio rispetto a quanto previsto dalla normativa di cui al comma 1, al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse. La dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 12 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. può essere disposta anche quando l'autorità espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità».

      «9-quater. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

      «3-bis. Il progetto è redatto, salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 1-bis del codice e salvo quanto disposto dal responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 93, comma 2, del codice, secondo tre progressivi livelli di definizione: preliminare, definitivo ed esecutivo. I tre livelli costituiscono una suddivisione di contenuti che tra loro interagiscono e si sviluppano senza soluzione di continuità».