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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.24.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
44.24.

      Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

      9-bis. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, il comma 11 è sostituito dal seguente:

      «11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, i soggetti affidatari, che non intendano o non siano in grado di realizzarle, possono utilizzare il subappalto ai sensi dell'articolo 118. L'eventuale subappalto non può essere suddiviso senza ragioni obiettive. Si considerano speciali quelle strutture, impianti ed opere che per l'esecuzione o la posa in opera richiedono una particolare qualificazione tecnico-economica, tecnologica ed organizzativa dell'impresa, del personale in essa impiegato e delle attrezzature da essa possedute. L'elenco delle opere generali e specializzate rientranti nelle opere speciali di cui al presente comma e i connessi requisiti di qualificazione richiesti alle imprese per la loro esecuzione sono adottati con decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che li elabora sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 5, sentite l'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e le rappresentanze nazionali delle associazioni imprenditoriali e professionali interessate; con la medesima procedura, l'elenco e i requisiti di qualificazione delle opere speciali sono periodicamente aggiornati entro e non oltre due anni a partire dalla loro prima adozione. In caso di subappalto ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti ed alle condizioni economiche del contratto di subappalto, al quale non si applica il primo periodo dell'articolo 118, comma 4».
      9-ter decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, è adottato entro e non oltre un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.
      9-quater Conseguentemente, l'articolo 107 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.207 è sostituito dal seguente:

      1. Ai fini dei bandi di gara, le opere e i lavori pubblici appartengono ad una o più categorie di opere generali ovvero ad una o più categorie di opere specializzate corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A. Le categorie di opere generali e specializzate per le quali l'impresa ottiene l'attestazione SOA sono riportate nel certificato della camera di commercio, industria e artigianato. Le camere di commercio, industria e artigianato si coordinano con il casellario informatico di cui all'articolo 8, al fine di assicurare la correttezza dei dati certificati.
      2. Ai fini dell'adozione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 37, comma 11, del Codice, e dei suoi successivi aggiornamenti, il Consiglio superiore dei lavori pubblici individua, tra le opere generali e specializzate di cui all'Allegato A, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le opere speciali e i connessi requisiti per la qualificazione delle imprese nel rispetto dei seguenti criteri:

          a) elevata specializzazione e qualificato contenuto tecnologico delle
attrezzature e dei mezzi d'opera;

          b) riconoscibile livello di professionalità tecnica del personale impiegato;

          c) costante aggiornamento delle tecnologie applicate ai materiali, ai processi realizzativi e alle prestazioni da eseguire.

      3. Fino all'adozione del decreto di cui al precedente comma, si considerano opere speciali, se di importo superiore ad uno dei limiti indicati all'articolo 108, comma 3, le seguenti opere generali e specializzate elencate e corrispondenti alle categorie individuate nell'allegato A con l'acronimo OG o OS qui riportato:

          a) OG 11 - impianti tecnologici;

          b) OG 12 - opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale;

          c) OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;

          d) OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;

          e) OS 3 - impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie;

          f) OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;

          g) OS 5 - impianti pneumatici e antintrusione;

          h) OS 8 - opere di impermeabilizzazione;

          i) OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;

          l) OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;

          m) OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;

          n) OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;

          o) OS 18-A - componenti strutturali in acciaio;

          p) OS 18-B - componenti per facciate continue;

          q) OS 20-A - rilevamenti topografici;

          r) OS 20-B - indagini geognostiche;

          s) OS 21 - opere strutturali speciali;

          t) OS 22 - impianti di potabilizzazione e depurazione;

          u) OS 25 - scavi archeologici;

          v) OS 27 - impianti per la trazione elettrica;

          z) OS 28 - impianti termici e di condizionamento;

          aa) OS 29 - armamento ferroviario;

          bb) OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;

          cc) OS 34 - sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità».

ident. 44.17.