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Legislatura XVI

Proposta emendativa 44.02.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 4829

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 09/12/2011  [ apri ]
44.02.

      Dopo l'articolo 44 inserire il seguente:

Art. 44-bis.
(Fondo di rotazione per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli enti locali).

      1. È Istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo di rotazione destinato esclusivamente ad anticipare le somme necessarie alla progettazione delle opere inserite nei piani triennali degli enti locali, come dagli enti stessi indicate nel relativo ordine di priorità, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
      2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio decreto, da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge, e previa intesa con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali, i criteri di ripartizione delle risorse del Fondo agli enti locali interessati, privilegiando, in ogni caso, quelli che presentano condizioni di maggiore celerità nella loro esecuzione.
      3. Gli enti locali interessati alla utilizzazione delle risorse del Fondo devono presentare, entra tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 una richiesta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, allegando, alla stessa, la descrizione dell'opera o delle opere che intendono realizzare, predisposta da un tecnico dell'ente locale medesimo.
      4. Il Ministero delle infrastrutture e del trasporti, una volta pervenute le richieste di cui al comma 4, provvede a formare una graduatoria dando la priorità, nella destinazione delle risorse disponibili, alla progettazione delle opere che ricadono su terreni demaniali o già di proprietà dell'ente locale interessato ed aventi già destinazione urbanistica conforme all'opera o alle opere che si intendono realizzare.
      5. Gli enti locali destinatari delle risorse del Fondo, una volta ottenuto il finanziamento per l'opera o per le opere che intendono realizzare, riversano nel Fondo medesimo le somme a tal titolo percepite, riguardanti le spese di progettazione. In caso di mancato versamento delle somme, gli enti locali non possono accedere al Fondo per successive iniziative.
      6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 150.000.000 euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.