Dopo il comma 6 inserire i seguenti:
«6-bis. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:
"232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti».
6-ter. La disposizione di cui al comma 6-bis si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto».